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Sez. T, Ordinanza n. 698 del 10/01/2025 (Rv. 673822-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Dichiarazione congiunta dei coniugi - Avviso di accertamento - Definitività nei confronti di un coniuge - Impugnazione della pretesa tributaria da parte dell'altro coniuge - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673822-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, il co-dichiarante è legittimato ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al coniuge, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo, in quanto deve essergli garantito il diritto di difesa in giudizio rispetto agli atti con cui l'erario faccia valere in executivis delle riprese fiscali fondate su atti impositivi notificati solo al coniuge e, in virtù del principio generale di cui all'art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei debitori solidali non ha effetto contro l'altro debitore solidale.

Cod. Civ. art. 1306, Legge 13/04/1977 num. 1142 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)