Sez. 2 - , Ordinanza n. 28859 del 19/10/2021 (Rv. 662559 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE | Contratto preliminare avente ad oggetto immobile da costruire - Obbligo del costruttore di rilascio di polizza assicurativa al momento del definitivo – Sussistenza - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE
In tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, l'obbligo di rilascio della polizza assicurativa prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n 122 del 2005, sussiste, ai sensi del successivo art. 5, in relazione ai contratti - quale il preliminare - aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) successivamente alla data (coincidente con il 21 luglio 2005) di entrata in vigore del suddetto decreto n. 122.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 12/12/2019 num. 14 art. 386, Decreto Legisl. 12/12/2019 num. 14 art. 387, Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)