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Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 24/03/2000 (Rv. 535023 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE | Successive C.T.U. - Adesione del giudice alle conclusioni di una relazione peritale - Necessità di motivare il non accoglimento della diversa valutazione espressa dall'altro C.T.U. - Esclusione - Ragioni coincidenti con le considerazioni del C.T.U., incompatibili con la relazione disattesa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535023-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE

Il giudice che aderisca alle conclusioni di una delle due consulenze espletate non è obbligato ad indicare le ragioni per cui disattende la contraria valutazione dell'altro C.T.U., potendosi ritenere tali ragioni coincidenti con le considerazioni incompatibili con la C.T.U. disattesa ed espresse nella consulenza condivisa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)