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Sez. 2, Sentenza n. 2601 del 28/06/1984 Cc. (dep. 17/07/1984) Rv. 165339 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 E D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - RAPINA AGGRAVATA - CONCESSIONE DI ATTENUANTI PREVALENTI - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165339-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 E D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - RAPINA AGGRAVATA - CONCESSIONE DI ATTENUANTI PREVALENTI - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In caso di condanna per ipotesi aggravate di reato in relazione alle quali sia escluso il condono, tale beneficio non può essere applicato neppure se siano concesse attenuanti equivalenti o prevalenti sulle aggravanti. Fattispecie in tema di inapplicabilità al reato di rapina aggravata in base all'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen. pur nella ipotesi in cui, a seguito del giudizio di comparazione, era stata dichiarata la prevalenza delle circostanze attenuanti. (Conf mass n 156151, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)