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Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006 (Rv. 591437 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - IN GENERE | Indicazione di un bene nell'ambito della quota di eredità - Natura di norma regolante la futura divisione - Configurabilità - Conseguenze - Efficacia obbligatoria - Configurabilità - Efficacia reale - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591437-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - IN GENERE

La disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art.733 cod. civ., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)