Codice civile
Testo in vigore al
Art. 1022 Abitazione
1. Chi ha il diritto di abitazione di una casa puo' abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023 Ambito della famiglia
1. Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che e' cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e' sorto la persona non avesse contratto matrimonio.
2. Si comprendono inoltre i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti e gli affiliati, anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
Art. 1024 Divieto di cessione
1. I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Art. 1025 Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione
1. Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e' tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.
2. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di cio' che gode.
Art. 1026 Applicabilita' delle norme sull'usufrutto
1. Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
Titolo VI. Delle servitu' prediali
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1027 Contenuto del diritto
1. La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Art. 1028 Nozione dell'utilita'
1. L'utilita' puo' consistere anche nella maggiore comodita' o amenita' del fondo dominante. Puo' del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
Art. 1029 Servitu' per vantaggio futuro
1. E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
2. E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.
Art. 1030 Prestazioni accessorie
1. Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Art. 1031 Costituzione delle servitu'
1. Le servitu' prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Capo II. Delle servitu' coattive
Art. 1032 Modi di costituzione
1. Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitu', questa, in mancanza di contratto, e' costituita con sentenza. Puo' anche essere costituita con atto dell'autorita' amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
2. La sentenza stabilisce le modalita' della servitu' e determina l'indennita' dovuta.
3. Prima del pagamento dell'indennita' il proprietario del fondo servente puo' opporsi all'esercizio della servitu'.
Sezione I. Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
1. Il proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
2. Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto
1. Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non puo' far defluire le acque negli acquedotti gia' esistenti e destinati al corso di altre acque.
2. Il proprietario del fondo soggetto alla servitu' puo' tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti gia' esistenti, qualora cio' non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto e' dovuta un'indennita' da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
3. La facolta' indicata dal comma precedente non e' consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 1035 Attraversamento di acquedotti
1. Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade
1. Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servitu'
1. Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che puo' disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima e' sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e' il piu' conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art. 1038 Indennita' per l'imposizione della servitu'
1. Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennita' per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o piu' parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.
2. Per i terreni, pero', che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la meta' del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente puo' fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purche' tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039 Indennita' per il passaggio temporaneo
1. Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennita' indicati dall'articolo precedente e' ristretto alla sola meta', ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
2. Il passaggio temporaneo puo' essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio e' stato praticato; scaduto il termine, non si tiene piu' conto di cio' che e' stato pagato per la concessione temporanea.
Art. 1040 Uso dell'acquedotto
1. Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non puo' immettervi maggiore quantita' d'acqua, se l'acquedotto non ne e' capace o ne puo' venir danno al fondo servente.
2. Se l'introduzione di una maggior quantita' d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualita' e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
3. La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
Art. 1041 Letto dell'acquedotto
1. E' sempre in facolta' del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se pero' di tale facolta' egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la meta' delle spese occorrenti.
Art. 1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
1. Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.