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Sez. L, Sentenza n. 12061 del 22/11/1995 (Rv. 494744 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Lettura del dispositivo - Cumulativa - Dopo la discussione e deliberazione di tutte le cause trattate all'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Presenza alla lettura di giudici componenti del collegio in altre cause - Causa di nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494744-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE

Nel rito del lavoro, non determina la nullità della sentenza di appello la circostanza che il tribunale, invece di procedere consecutivamente alla discussione di una singola causa, alla deliberazione della relativa sentenza in camera di consiglio e alla pubblica lettura del dispositivo, dia prima corso alla discussione delle varie cause fissate per la stessa udienza, e quindi, dopo la loro decisione in camera di consiglio, provveda ad una lettura cumulativa dei dispositivi di tutte le sentenze. Neanche assume rilievo la circostanza che - per esempio nei tribunali in cui presti servizio un numero cospicuo di magistrati - i giudici componenti dei vari collegi giudicanti siano presenti anche durante la lettura di una sentenza alla cui deliberazione essi non abbiano concorso. (Nella specie, il collegio giudicante era stato composto diversamente per una sola delle cause, in quanto la stessa era stata decisa in primo grado da uno dei giudici componenti il collegio delle altre cause. La S.C. ha escluso la rilevanza della presenza in aula di quest'ultimo magistrato - pacificamente rimasto estraneo alla deliberazione - ancorché si fosse verificata altresì l'assenza del giudice che aveva concorso alla deliberazione della causa. La rilevanza di quest'ultima circostanza è oggetto di separata massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)