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Sez. 1, Sentenza n. 2821 del 09/06/1994 Cc. (dep. 26/08/1994) Rv. 198958 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento | Rigetto, da parte del G.I.P., con provvedimento "de plano", su conforme "parere" del P.M., di istanza di restituzione - Appello al tribunale - Va qualificato come opposizione al "parere" e trasmesso allo stesso G.I.P. per la decisione.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198958-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento

Qualora il giudice per le indagini preliminari, ricevuta direttamente un'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in luogo di trasmetterla, come dovrebbe, al pubblico ministero per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 263, comma quarto, cod. proc. pen., gliela trasmetta per un semplice, irrituale parere, acquisito il quale provveda negativamente, in conformità di esso, con ordinanza pronunciata "de plano", sull'istanza medesima, e avverso detta ordinanza venga quindi proposto appello al tribunale, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., siffatto gravame va qualificato come opposizione al "parere" summenzionato, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal citato comma quarto dell'art. 263 cod. proc. pen., e va quindi trasmesso, per la decisione, allo stesso giudice per le indagini preliminari, il quale provvederà ai sensi del successivo comma quinto. Ove in tal senso non disponga il tribunale, potrà disporre la Corte di Cassazione, investita di ricorso proposto avverso la decisione del tribunale stesso, previo annullamento di detta decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)