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Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Testo in vigore al

Art. 7 Difesa fitosanitaria

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una piu' estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, e' autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

  1. a) sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

  2. b) sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

  3. c) sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli. Detto contributo e' esteso agli impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.

2. Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

3. Le aliquote di contributi di cui alla lettera a) sono estese anche alle operazioni eseguite con mezzi aerei; esse, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, sono elevate, rispettivamente, sino al 60 e al 70 per cento nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' attuare altresi' interventi assumendone le relative spese - volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite.

Titolo II. Interventi per la stabilizzazione dei prezzi e la organizzazione dei mercati agricoli.

Art. 8 Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine puo' concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonche' contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.

Art. 9 Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dei 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza.

2. Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attivita' svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessita', soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a societa' promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purche' l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

3. I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprieta' di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi - con particolare riguardo alle cantine sociali - di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

5. Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati ne', comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

Art. 10 Impianti di interesse pubblico

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.

2. L'esecuzione degli impianti puo' essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.

3. Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

4. La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonche' a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

5. La gestione degli impianti di cui al precedente comma puo' essere affidata anche a societa' per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte della legge 2 giugno 1961, n. 454.

7. Le modalita' da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Titolo III. Provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio

Art. 11 Credito di conduzione

1. Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

2. Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 12 Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

1. Il fondo di cui al capo 111 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale.

2. A carico del fondo possono essere altresi' concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

3. Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

4. Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

5. L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e' ridotto al 2 per cento.

6. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

7. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

8. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

9. Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potra' essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia' stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.57

Art. 13 Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia

1. Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, e' destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previsti nonche' per le iniziative di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini ed ovini.

2. L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilita' del predetto fondo, nonche' per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto o ente mutuante, a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico.

3. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonche' della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

4. I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purche' chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo.8

Titolo IV. Sviluppo della produzione e adeguamento delle strutture aziendali

Art. 14 Zootecnia

1. Per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree di piu' consolidata tradizione zootecnica ed in quelle dove vengano maturando le condizioni per l'insediamento di nuovi allevamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta le Iniziative e concede i contributi previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, esclusi quelli indicati alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 1 della legge medesima, favorendo in particolare:

  1. a) l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina ed a quella ovina;

  2. b) l'azione diretta a potenziare gli allevamenti bovini di tipo semibrado e quelli ovini nei territori collinari e montani;

  3. c) l'azione tendente a potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale;

  4. d) gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a controlli funzionali, nonche' gli acquisti di bestiame, avente i predetti requisiti, diretti a sostituire soggetti scarsamente produttivi ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964 n. 615;

  5. e) la formazione di greggi riproduttori al fine di conservare, migliorare e diffondere le piu' pregiate razze ovine nazionali;

  6. f) l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze, in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' altresi' concedere contributi per l'estendimento degli investimento a prato ed a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica, sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi. I contributi possono essere concessi per una sola volta e fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, salve le maggiori aliquote previste da particolari disposizioni.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per gli interventi disposti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

4. I contributi di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, 4, possono essere corrisposti fu alla misura massima del 50 o del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando si riferiscono all'acquisto di riproduttori maschi destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale nette aliquote sono estese anche agli acquisti effettuati ii epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge e che vengono sussidiati ai termini dei citati articoli 17 della legge n. 454 e 1 della legge n. 404.

5. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163.

6. Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonche' per la realizzazione di impianti frigoriferi.

Art. 15 Coltivazioni arboree

1. Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree idonee a tali colture possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

  1. a) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualita' alle esigenze di mercato;

  2. b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicita' della coltura;

  3. c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllata o controllate e garantite, nonche' in altre zone a specifica vocazione vitivinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le direttivo regionali di cui all'articolo 38;

  4. d) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito del comprensori di cui alla precedente lettera c);

  5. e) istituzione da parte di enti di sviluppo, cooperative, loro consorzi e associazioni tra produttori, e consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonche' di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo e' riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

2. Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, puo' essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 2500 e lire 4000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente Idonei.

3. Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964 n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 16 Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali

1. Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:

  1. a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonche' gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

  2. b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;

  3. c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonche' i lavori sistematori al terreno;

  4. d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una piu' estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

  5. e) a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprieta', mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validita' economica.

2. Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, puo' concedersi alternativamente:

  1. 1) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni nonche' nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;

  2. 2) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, numero 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e Integrazioni nonche' nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.5

3. Quando la spesa preventivata supera i 20 milioni puo' essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti piu' aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di piu' produttori agricoli.

4. Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, potranno essere concesse agevolazioni contributive o creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori, nonche' i vani per uso aziendale, per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. Le suddette agevolazioni potranno essere altresi' concesse per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di case di abitazione di proprieta' di coltivatori diretti nel piccoli centri rurali situati nei territori montani, purche' rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia altra abitazione in proprieta'.

5. Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, puo' concedersi alternativamente:

  1. 1) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. 2) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento della durata di anni venti contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le norme di cui ai commi quarto e quinto si applicano per gli esercizi finanziari 1966 e 1967.

7. Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo puo' essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

8. L'agevolazione creditizia puo' essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili al sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

9. I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, dell'articolo 9 e dell'articolo 16, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.

10. Ferme le finalita' obiettive perseguite con gli Interventi di cui al presente articolo, sara' tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

Art. 17 Piani di viabilita' rurale e di approvvigionamento idrico

1. Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonche' per la costruzione di acquedotti, ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, numero 991, possono essere concessi sussidi dal 75 all'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralita' di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali.

3. In tutti gli altri casi il sussidio potra' essere concesso fino alla misura del 60 per cento.

Art. 18 Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani - sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale - di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.

2. I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani.

Art. 19 Sviluppo della elettrificazione agricola

1. Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, il cui onere e' posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ente nazionale elettricita'.

2. Sulla base del riparto territoriale delle disponibilita' di cui all'articolo 44, lettera s) da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione regionale composta dal provveditore alle opere pubbliche, dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale, da un rappresentante dell'E.N.EL. e dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, formula i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione.

3. L'E.N.EL., nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

4. I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

5. L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonche' degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

6. Alla concessione e alla liquidazione del contributo statale, previo accertamento di esecuzione dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.

7. Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

8. Per l'imposizione di servitu' si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

Titolo V. Provvedimenti per lo sviluppo della irrigazione e per la esecuzione, il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica

Art. 20 Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica

1. Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

  1. a) di estendere l'irrigazione;

  2. b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;

  3. c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversita' naturali.

2. Sulle disponibilita' finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo e riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

Art. 21 Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana

1. Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere gia' previste dalle vigenti disposizioni:

  1. a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acque potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

  2. b) i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalita';

  3. c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purche' necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;

  4. d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche.

2. Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

Art. 22 Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue

1. Ai consorzi di bonifica, ai consorzi di irrigazione, agli enti autorizzati ad operare nei territori montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, agli enti di colonizzazione od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse anticipazioni e liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

2. Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, puo' ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalita' di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. Ove occorra, per il buon uso delle acque ai fini dell'irrigazione, puo' essere disposto il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei singoli comprensori. La realizzazione delle opere e' affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma.

3. Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, potranno essere corrisposti contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 40 per cento della spesa stessa, finche' l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e comunque per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.

Art. 23 Consorzi di bonifica

1. Per l'estinzione delle passivita' in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento.

2. I mutui predetti possono essere assunti con enti ed Istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonche' con istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

3. Il contributo di cui al primo comma puo' essere concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

4. Il contributo puo' essere concesso avuto riguardo ai limiti in cui la passivita' sia stata determinata dalla esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose o di non immediata redditivita' ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere.

5. La concessione del contributo e' subordinata all'approvazione, da parte del Ministro per l'agricoltura e foreste, di un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio che contempli la ristrutturazione del consorzio stesso, atta a contenere le spese di mantenimento, gli eventuali ammodernamenti di opere e impianti idonei a rendere economica la gestione, l'entita' e i modi dei finanziamenti necessari, ivi compreso un regime di contribuenza sopportabile dalle aziende consorziate, nonche' i tempi di esecuzione del piano.

6. Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro per l'agricoltura e foreste puo' nominare un commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria.

7. Le annualita' di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonche' col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 11.

8. Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilita' di contributi consortili da delegare, ciascuna annualita' di ammortamento e' in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro.

9. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.

Art. 24 Opere pubbliche di bonifica montana

1. Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

  1. a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

  2. b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

  3. c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale;

  4. d) la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

  5. e) la costruzione di stazzi, con abbeveraggi e con ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna.

2. Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere a) e d).

3. Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

Titolo VI. Provvedimenti per lo sviluppo forestale

Art. 26 Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. E' altresi' autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 27 Rimboschimenti di competenza dello Stato

1. Gli interventi di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana.

2. Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.