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Sez. 2, Sentenza n. 6981 del 26/11/1986 (Rv. 449062 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INDENNIZZO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ART. 2041 COD. CIV. - NECESSITÀ - TARIFFA PROFESSIONALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449062-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INDENNIZZO - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ART. 2041 COD. CIV. - NECESSITÀ - TARIFFA PROFESSIONALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa, secondo la previsione dell'art. 2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione diretta della tariffa professionale, la quale spiega rilievo solo come parametro di valutazione, oltre che come limite massimo di quella liquidazione. (Conf 1890/83, mass n 426740).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)