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Sez. L, Sentenza n. 1338 del 07/02/1992 (Rv. 475612 - 01)

Comune - Funzioni del Comune - Servizi pubblici - Assunzione diretta (municipalizzazione) - Gestione - Aziende comunali - In genere | Rappresentanza organica anche processuale - Spettanza al direttore dell'azienda - Autorizzazione della commissione amministratrice - Necessità - Limiti - Ricorso per cassazione proposto dal direttore non autorizzato avverso la sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive per un dipendente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475612-01

Comune - Funzioni del Comune - Servizi pubblici - Assunzione diretta (municipalizzazione) - Gestione - Aziende comunali - In genere

Ai sensi dell'art. 4 quarto comma del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 il direttore dell'azienda municipalizzata - al quale è attribuita la rappresentanza organica, anche processuale, dell' azienda di fronte ai terzi - può stare in giudizio soltanto se autorizzato dalla commissione amministratrice, sempre che non si tratti della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda. È conseguentemente inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal direttore di azienda municipalizzata, senza previa autorizzazione di detta commissione, avverso la sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive in favore di dipendente dell'azienda medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)