diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 15/05/1964 (Rv. 301697 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - LICENZIAMENTO - PENSIONI E PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA SPECIALE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - INDENNITA DI BUONA USCITA - SPETTANZA - RECESSO DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - INAPPLICABILITA - INDENNITA DI ANZIANITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301697-01

TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - LICENZIAMENTO - PENSIONI E PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA SPECIALE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - INDENNITA DI BUONA USCITA - SPETTANZA - RECESSO DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - INAPPLICABILITA - INDENNITA DI ANZIANITA - ESCLUSIONE.*

Il rapporto di lavoro degli agenti di ruolo delle aziende di pubblici trasporti, essendo regolato da leggi speciali che assicurano il diritto alla conservazione del posto finche non si verifichino le condizioni previste dalle leggi stesse, non puo essere considerato alla stregua del normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, per il quale valgono le norme del codice civile in tema di preavviso e di indennita di anzianita. Del detto rapporto di lavoro trovano invece applicazione le norme dei contratti collettivi che attribuiscono allo agente collocato in quiescenza una indennita di buona uscita in misura fissa. Su tale base deve ritenersi che, anche se con DL 30 dicembre 1945 n. 820 il fondo di previdenza per i ferrotramvieri e stato dichiarato Forma sostitutiva dell'Assicurazione obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia, il particolare scopo perseguito da detta disposizione non autorizza l'interprete a prescindere dal particolare carattere del rapporto nonche dalle sue peculiari forme previdenziali e contributive, che, in una con la indennita fissa di buona uscita e con la garanzia della stabilita del rapporto stesso rendono questo ultimo insuscettibile altrettanto efficacemente tutelato, della regolamentazione prevista dagli artt. 2118 e 2120 cod.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)