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Sez. 1, Sentenza n. 2764 del 18/09/1962 (Rv. 254106 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO - MANCANZA DELLE AMMONIZIONI AL GIURANTE DA PARTE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254106-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO - MANCANZA DELLE AMMONIZIONI AL GIURANTE DA PARTE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*

Il giuramento e valido anche se il giudice abbia omesso di fare al giurante le ammonizioni di rito, a norma dell'art 238 cod proc civ, prima della prestazione del giuramento stesso. (Conf 1155/46, 1945/34).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)