Sez. 5, Sentenza n. 5266 del 17/12/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258726 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITÀ, DIFESA O REVERENZA | Furto di cavi serventi alla circolazione ferroviaria - Integrazone dell'aggrvante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen..
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITÀ, DIFESA O REVERENZA
Integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. la sottrazione di cavi serventi alla circolazione ferroviaria, trattandosi di furto commesso su cose destinate al pubblico servizio; né, a tal fine, rileva la prova di una effettiva interruzione di quest'ultimo, requisito non previsto dal predetto art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e costituente oggetto dell'autonoma incriminazione di cui all'art. 340 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)