Sez. 5, Sentenza n. 1595 del 26/01/2006 (Rv. 586658 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Convenzioni per la lottizzazione con cessione gratuita al comune di suoli occorrenti alla realizzazione di opere di urbanizzazione - Valore del terreno ceduto - Detraibilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE
In tema di INVIM ed ai fini della interpretazione degli artt. 11 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (il secondo nel testo introdotto dall'art. unico del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688), nel caso di convenzioni urbanistiche per la lottizzazione con cessione gratuita al comune di suoli occorrenti alla realizzazione di opere di urbanizzazione, dovendosi tener conto della natura della particolare imposta, diretta a tassare l'incremento di valore del bene ed il connesso arricchimento del proprietario, è necessario ritenere non tassativo l'elenco degli oneri detraibili e ricomprendervi perciò, anche al fine di evitare il sospetto di incostituzionalità delle citate norme, il valore delle aree, di cui la convenzione urbanistica imponga la cessione gratuita, il quale è onere similare, per natura ed effetti patrimoniali, alle spese incrementative.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 23/12/1974 num. 688 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)