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Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Testo in vigore al

Capo I. Ruoli, nomina, carriera

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C per gli assistenti e lettori ordinari, per il personale tecnico e per il personale subalterno delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Le tabelle predette sono vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

3. Il personale di cui ai presente articolo e' statale ad ogni effetto di legge.

Art. 2

1. L'assegnazione dei posti di ruolo di cui alle annesse tabelle A, B e C alle Facolta' o Scuole e, limitatamente al personale subalterno di cui alla citata tabella O, ai servizi generali di ciascuna Universita' ed Istituto d'istruzione universitaria e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in relazione alle esigenze delle Facolta', Scuole e Servizi.

2. E' parimenti disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare su proposta della Facolta' o Scuola interessata, sentito il Senato accademico, la ripartizione dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Facolta' o Scuola tra le cattedre e gli Istituti scientifici che le costituiscono.

3. I decreti del Ministro per la pubblica istruzione, emanati in applicazione del presente articolo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero.

4. Le modificazioni al riparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui intervenga il relativo decreto.

§ 1. Assistenti e lettori ordinari - Assistenti volontari

Art. 3

1. Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attivita' didattica, limitatamente alle esercitazioni; gli assistenti cui, ai sensi dell'art. 11 del presente decreto, sia conferita la qualifica di aiuto, coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attivita' didattica.

2. E' fatto salvo il disposto dell'art. 84 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4

1. I posti di assistente ordinario sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami tra laureati, bandito dal rettore dell'Universita' o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando e' pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministro, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine.

2. Il coniuge, i parenti ed affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso, non possono essere assegnati, quali assistenti, alla cattedra di cui e' titolare il professore stesso.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 1950, N.465.1

4. Ai posti vacanti di assistente puo' provvedersi oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, sempreche' trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente e' addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facolta', in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente.1

5. Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche puo' provvedersi, altresi', alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica puo' provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

6. E' ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente.1

Art. 5

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dal rettore, su proposta della Facolta' o Scuola interessata. Esse sono composte del professore ufficiale della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso, e di un altro professore, di ruolo, della Facolta', nonche' di un assistente ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia ed in materia affine, o, in sua mancanza, di un terzo professore.

2. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

3. Gli esami consistono in prove scritte ed orali, le quali possono eventualmente essere integrate da uno o piu' esperimenti ed esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, cosi' da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per la materia cui il concorso si riferisce.

4. I candidati potranno produrre i titoli scientifici e didattici di cui eventualmente siano in possesso: ai titoli stessi e' riservato il 25% del totale dei punti.

5. La Commissione giudicatrice, con motivata relazione propone - per ogni posto messo a concorso - una terna di idonei in ordine alfabetico. La relazione e' approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

6. La nomina e' conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Universita' o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali.1

Art. 6

1. L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneita' pronunziato dalla competente Facolta' o scuola, sulla base dei titoli scientifici e della attivita' esplicata.

2. Dopo sette anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8°, salva, comunque, l'osservanza del disposto dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 7

1. Qualora il professore ufficiale, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, ritenga che l'assistente abbia a cessare dall'ufficio, e' tenuto a farne proposta motivata al Consiglio della Facolta' o Scuola, che delibera in merito.

2. Della deliberazione il rettore da' comunicazione integrale all'interessato entro il mese di luglio. Avverso di essa l'assistente puo' ricorrere, entro il successivo mese di agosto, al Senato accademico.

3. Avverso le deliberazioni del Senato accademico e' dato ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia intervenuta la proposta.

Art. 9

1. L'assistente al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso altra Universita' ed Istituto di istruzione universitaria e' collocato in congedo senza assegni. In tale posizione, che non puo' protrarsi oltre i due anni accademici, l'assistente percepisce gli assegni previsti per i docenti incaricati, nella misura di cui all'art. 1, comma primo del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 ove ambedue le Facolta' interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente.

2. Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro puo' concedere all'assistente sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo.

3. Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi e' valutato ai fini della applicazione del precedente art. 6.12

Art. 10

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli assistenti ordinari si celebra ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

2. Nei confronti degli assistenti la censura e' inflitta dal rettore, se proposta del professore ufficiale della materia.

Art. 11

1. La Facolta' o Scuola, qualora ne ravvisi la necessita', in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, puo' conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attivita' di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.1

2. La qualifica di aiuto puo' attribuirsi a due assistenti, se i posti di organico dell'Istituto siano piu' di quattro, ed a tre, se i posti siano piu' di sette.

3. Qualora, tuttavia, l'istituto o clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto puo' essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma.1

4. La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico d'insegnamento o la direzione dell'Istituto, sempreche' ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo,

Art. 12

1. L'assistente ordinario che viene assunto, ai sensi dell'art. 132 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione conserva il grado e l'anzianita' di cui e' provvisto.

Art. 13

1. Ai posti vacanti di assistente di ruolo puo' provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere.1

Art. 14

1. Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4.

2. Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potra' essere superato il numero di due volontari. In via, eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facolta' o Scuola interessata, puo' richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione e' concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.4

3. Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso e' titolare.

4. La nomina e' conferita per un anno accademico ed e' tacitamente confermata di anno in anno.

5. Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca e' comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio.

6. Il provvedimento e' definitivo.

7. Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennita'.