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Sez. 1, Sentenza n. 1625 del 28/01/2016 (Rv. 638562 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Art. 132, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo applicabile "ratione temporis" - Utilizzo dei dati, ed accesso agli stessi, oltre il termine di ventiquattro mesi - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638562-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di protezione dei dati personali ed ai sensi dell'art. 132, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo applicabile "ratione temporis", come modificato dal d.l. n. 144 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 155 del 2005, trascorso il primo termine di ventiquattro mesi, è precluso l'utilizzo dei dati del traffico telefonico, nonché l'accesso agli stessi, da parte dei privati, per finalità di repressione dei reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., avendo il legislatore effettuato una scelta discrezionale volta a bilanciare l'inviolabile diritto dei singoli alla libertà e segretezza delle comunicazioni con l'interesse primario alla repressione dei reati, rispetto al quale è ancillare il diritto di difesa delle persone coinvolte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2003 num. 354 art. 3 PENDENTE, Decreto Legge 27/07/2005 num. 144 art. 6 com. 3, Legge 26/02/2004 num. 45 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST., Cod. Pen. art. 407 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)