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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 141 del 1963

Decisione
decisa il 1963-11-05, depositata il 1963-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:141
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1968

  • Giudizio di legittimità costituzionale
  • Lavoro
  • Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
  • D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032
  • Asserita violazione degli artt. 36, 39, 71 e 76 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26).
Leggi la massima
Vedi: ORD. N. 24/56 D

Norme impugnate

  • d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032
  • legge 14 luglio 1959, n. 741

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Rampulla Giuseppe e Pellicciotta Aldo, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente davanti al Pretore di Roma tra i signori Giuseppe Rampulla e Aldo Pellicciotta, il Pretore sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, nonché del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, perché emanato in virtù di una delega conferita al Governo da una legge costituzionalmente illegittima; che con ordinanza 13 marzo 1962 il Pretore sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte; che nel presente giudizio non c'è stata costituzione delle parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 2
Considerato che con sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 39, 71 e 76 della Costituzione; che con sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 la Corte ha dichiarato parimenti non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 741, in relazione all'art. 36 della Costituzione, che nei suoi termini sostanziali è identica a quella sollevata dal Pretore di Roma nel presente giudizio, con riferimento generico a tutta la legge di delegazione; che l'ordinanza del Pretore di Roma non ha prospettato le ora enunciate questioni sotto profili nuovi e diversi, che impongano un riesame della decisione, la quale, pertanto, deve essere confermata;
punto 3
Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, e del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, in relazione all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze