diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 32930 del 20/12/2018 (Rv. 652285 - 03)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Fatto illecito imputabile a più persone - Vincolo di solidarietà - Diversa gravità delle singole colpe - Rilevanza – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652285-03

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l'azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla base del carattere solidale della responsabilità, l'irrilevanza della diseguale rilevanza causale delle condotte nei rapporti fra danneggiante e danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)