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Sez. 5, Sentenza n. 2791 del 18/12/1984 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168499 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - QUANTITÀ INGENTE (ART. 74 COMMA SECONDO LEGGE 685 DEL 1975) - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168499-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - QUANTITÀ INGENTE (ART. 74 COMMA SECONDO LEGGE 685 DEL 1975) - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La valutazione diretta a stabilire se un determinato quantitativo di sostanze stupefacenti costituisca "quantità ingente", ai sensi dell'art. 74 comma secondo legge 22 dicembre 1975 n. 685, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici. Alla stregua di tale principio non è censurabile in Cassazione la sentenza nella quale si escluda che un quantitativo di grammi, 118, 481 di eroina pura possa considerarsi "ingente", aggettivo con valore di superlativo assoluto equivalente a "molto grande", "grandissimo".*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)