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Sez. 1, Sentenza n. 4880 del 19/03/1996 Ud. (dep. 15/05/1996) Rv. 204635 - 01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere | Reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. - Predisposizione da parte di titolare di stabilimento industriale, di dispositivi atti a prevenire le immissioni - Insussistenza della colpa.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204635-01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen., non è configurabile la colpa nei confronti di soggetto, titolare di stabilimento industriale, che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e con considerevole dispendio di risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate per prevenire le immissioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 659, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)