Sez. 5, Sentenza n. 12322 del 24/05/2006 (Rv. 590484 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - CORRISPETTIVI | Beni aziendali destinati a consumo personale - "Valore normale del bene" - Valore di mercato - Uffici finanziari - Relativo potere di accertamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - CORRISPETTIVI
In tema di IVA, ove l'imprenditore destini un bene aziendale a consumo personale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, numero 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta deve essere ragguagliata, in base al successivo art. 13, secondo comma, e terzo comma, lettera c), al valore normale del bene, e cioè al suo valore di mercato, il quale può formare oggetto di accertamento da parte dell'ufficio finanziario, cui è consentito dimostrare che la somma indicata dal contribuente in sede di fatturazione per autoconsumo è inferiore al valore normale del bene.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 n. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)