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Sez. L, Sentenza n. 28296 del 21/12/2005 (Rv. 585900 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo delle pensioni di vecchiaia e anzianità con il reddito da lavoro autonomo - Pensionati di anzianità il cui rapporto si è estinto per legge al 31 dicembre 1994 - Contribuzione di almeno trentacinque anni entro la fine del 1994 - Relativo accertamento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585900-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

Per i pensionati di anzianità il cui rapporto si è estinto per legge al 31 dicembre 1994, solo in caso di accertata contribuzione di almeno trentacinque anni entro la fine del 1994, può cumularsi integralmente la pensione con i redditi di lavoro autonomo prodotti, alla stregua della più favorevole disciplina sul cumulo, in tal caso applicabile in base all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, come sostituito dall'art. 11, comma 10, della legge n. 537 del 1993. (La S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che si era limitato all'accertamento del minor requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia, non tenendo conto che la pensione da cumulare con i redditi da lavoro autonomo era una pensione di anzianità).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)