Sez. 2, Sentenza n. 3751 del 06/11/1975 (Rv. 377956 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESENZA DI OPERE VISIBILI E PERMANENTI ED EFFETTIVA E CONCRETA POSSIBILITA DI ESERCIZIO DELLA SERVITU - PRESUPPOSTO - VALUTAZIONE DELLE OPERE E DELLO STATO DEI FONDI - NECESSITA - SERVITU DI PASSAGGIO COSTITUITA PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA PER CONSENTIRE L'ACCESSO AD UN EDIFICIO IN COSTRUZIONE - IDONEITA CONCRETA DELL'EDIFICIO AD ESSERE ABITATO - PRESUPPOSTO - CERTIFICATO DI ABITABILITA - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESENZA DI OPERE VISIBILI E PERMANENTI ED EFFETTIVA E CONCRETA POSSIBILITA DI ESERCIZIO DELLA SERVITU - PRESUPPOSTO - VALUTAZIONE DELLE OPERE E DELLO STATO DEI FONDI - NECESSITA - SERVITU DI PASSAGGIO COSTITUITA PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA PER CONSENTIRE L'ACCESSO AD UN EDIFICIO IN COSTRUZIONE - IDONEITA CONCRETA DELL'EDIFICIO AD ESSERE ABITATO - PRESUPPOSTO - CERTIFICATO DI ABITABILITA - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art 1062 cod civ, la fattispecie costitutiva della destinazione del padre di famiglia non si riduce alla mera presenza, al momento della separazione dei fondi, di opere visibili e permanenti, da cui risulti l'intento dell'unico proprietario di destinare uno degli immobili al servizio dell'altro. Ma e altresi necessario che, all'atto della separazione dei fondi, gia sussista un'effettiva e concreta possibilita di Esercizio della servitu; tale necessita dev'essere apprezzata sia in relazione alle opere da cui risulta lo stato di asservimento, - nel senso che queste, pur non essendo del tutto rifinite, siano, pero, tali da poter essere utilizzate jure servitutis -, sia in relazione allo stato dei fondi, ed in particolare, di quello dominante nel senso che questo deve gia possedere, al momento della divisione, una struttura idonea a rendere possibile la cennata utilizzazione, tenuto conto dello specifico contenuto della servitu. Nel caso in cui si controverta sull'esistenza di una servitu di passaggio, che si assuma costituita per destinazione del padre di famiglia per consentire l'accesso agli appartamenti ubicati in un edificio in costruzione, devesi accertare che al momento della separazione dei due fondi, quest'edificio, ancorche non munito del certificato di abitabilita, - necessario soltanto ai fini amministrativi -, presentasse, almeno in parte, una concreta ed effettiva idoneita ad essere abitato, cosi da consentire al proprietario la possibilita di esercitare la servitu per il fine suddetto. (V 2814/71, mass n 354008; 712/68, mass n 331941; 2097/39).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)