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Sez. L, Sentenza n. 1973 del 04/04/1979 (Rv. 398369 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - SCELTA DEGLI STRUMENTI CORRETTIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - FATTISPECIE (COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN CONTROVERSIA PREVIDENZIALE; MOTIVAZIONE FONDATA SULLA NATURA DEL RAPPORTO TRA LE PARTI E SULLA PREVALENZA DELL'ACCERTAMENTO TECNICO SULLE QUESTIONI GIURIDICHE; INSUFFICIENZA).*
Stato
decisa il 1979-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398369-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - SCELTA DEGLI STRUMENTI CORRETTIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - FATTISPECIE (COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN CONTROVERSIA PREVIDENZIALE; MOTIVAZIONE FONDATA SULLA NATURA DEL RAPPORTO TRA LE PARTI E SULLA PREVALENZA DELL'ACCERTAMENTO TECNICO SULLE QUESTIONI GIURIDICHE; INSUFFICIENZA).*

Il potere discrezionale del giudice nella scelta dei diversi strumenti correttivi del principio della soccombenza per la disciplina delle spese processuali, e nell'enunciazione dei criteri giustificativi all'uopo adottati, non puo spingersi fino a svincolare la motivazione, obbligatoria pure su tale capo della decisione a norma dell'art 111 cost, dalla sua stessa ragione di esistenza, e cioe dalla conformita a regole logiche e giuridiche, con riferimento particolare all'economia della materia trattata. (nella specie i giudici del merito avevano compensato le spese giudiziali, in una controversia relativa al riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di invalidita per malattie professionali, in base alle mere considerazioni della "natura del rapporto fra assistente e assistito" e della "prevalenza dell'accertamento medico-legale sulle questioni giuridiche". La suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata osservando che tali considerazioni dovrebbero indurre a compensare le spese in ogni controversia, poiche le circostanze evidenziate sussistono normalmente in ogni lite giudiziaria di natura previdenziale).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)