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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 511 del 1993

Decisione
decisa il 1993-12-29, depositata il 1993-12-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:511
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20149

  • Regione puglia
  • Edilizia residenziale pubblica
  • Assegnazione di alloggio
  • Provvedimento di decadenza
  • Previsione, con legge regionale, di ricorso al pretore
  • Riconosciuto contrasto con il principio di riserva alla competenza dello stato delle norme processuali
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - Sent. n. 210/1993

Norme impugnate

  • art. 19, comma 7, legge regionale Puglia 20 dicembre 1984, n. 54

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Petrelli Luisa contro il Comune di Lecce, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 1992, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di giurisdizione, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo che contro il provvedimento sindacale di decadenza dall'assegnazione di alloggio è dato ricorso al Pretore del luogo in cui è situato l'alloggio medesimo, avrebbe dettato norme in materia di "ordinamento giurisdizionale" e di "regolamentazione processuale dei giudizi", la cui disciplina è attribuita alla competenza esclusiva del legislatore statale;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze