Sez. 3, Sentenza n. 7073 del 28/03/2006 (Rv. 590605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione del ricorso nel merito - Presupposti - Vizi attinenti alla violazione di norme processuali - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. (Nella specie, la Corte di Cassazione, decidendo nel merito, ha cassato la decisione di appello eliminando la statuizione di condanna delle spese di primo grado emessa nonostante la contumacia della parte vittoriosa in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)