Sez. U, Sentenza n. 25161 del 24/04/2002 Cc. (dep. 02/07/2002) Rv. 221661 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Procedimento per la liquidazione del compenso al custode - Avviso al Ministero dell'economia e delle finanze - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
Nel procedimento avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode di cose oggetto di sequestro disposto ai sensi del codice di procedura penale non è dovuto avviso al Ministero dell'economia e delle finanze sul quale grava l'onere di corrispondere le somme liquidate, non risultando necessaria la sua partecipazione, in quanto in detto procedimento gli interessi patrimoniali dello Stato sono tutelati dal P.M., il cui intervento è obbligatorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)