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Sez. 6, Sentenza n. 4819 del 16/03/1993 Ud. (dep. 11/05/1993) Rv. 194551 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione della pubblica custodia di cose | Cosa particolarmente custodita - Nozione - Riferimento a tutte le categorie di beni menzionati.
Stato
decisa il 1993-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/194551-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione della pubblica custodia di cose

Ai fini della sussistenza del reato di violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 cod. pen.), la qualificazione di cosa "particolarmente custodita" concerne, per l'identità della "ratio legis", tutte le categorie di beni menzionate nella predetta norma (corpo di reato, atti, documenti ovvero altra cosa mobile). La qualificazione di "cosa particolarmente custodita" può riguardare, quindi, una copia o un atto originale, in uno o più esemplari e spetta - considerata l'autonoma funzione ad esso pertinente rispetto ad ogni altra comune copia documentale - all'esemplare dei rilievi della Corte dei conti che deve essere conservato nell'apposito Registro dei rilievi presso l'Ufficio provinciale del Tesoro. Il mancato inserimento in tale Registro di uno dei tre esemplari del rilievo della Corte dei Conti ovvero la successiva eliminazione di esso integrano, pertanto, il reato di cui all'art. 351 cod. pen., indipendentemente dalla sussistenza degli altri due esemplari e dalla reperibilità dei medesimi presso la Corte dei Conti o nei fascicoli in cui sono riposti, sempreché detti comportamenti siano posti in essere volontariamente e con la coscienza della sottrazione del documento alla funzione per cui deve essere conservato (dolo generico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)