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Sez. T, Ordinanza n. 29458 del 07/11/2025 (Rv. 677023-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessione
Stato
decisa il 2025-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677023-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

all'esportazione - Dichiarazione d'intenti ideologicamente falsa - Cedente - Esenzione di responsabilità - Condizioni.

In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora disponga di elementi, anche presuntivi, tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 27/02/1984 num. 17 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)