Sez. 1, Sentenza n. 2694 del 04/10/1971 (Rv. 353863 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA AFFINI - PUBBLICITA ED INSEGNA - CRITERI DISTINTIVI - FUNZIONE DI UNA TARGA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA AFFINI - PUBBLICITA ED INSEGNA - CRITERI DISTINTIVI - FUNZIONE DI UNA TARGA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il criterio distintivo tra pubblicita ed insegna, ai fini della tassa di affissione e pubblicita, e dato dalla funzione che il mezzo esteriore usato assolve in concreto e che, in ordine all'insegna, consiste nell'identificazione del luogo ove si svolge l'attivita economica al fine di indirizzare il pubblico in quel luogo. Il giudizio del giudice di merito in ordine alla funzione di una targa ai fini della configurabilita di una tassabile pubblicita affine con esclusione del contenuto di insegna e incensurabile in Cassazione ove sia immune da vizi logici e giuridici. (V 2850'63).*
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1961 num. 641 art. 1, Legge 08/11/1947 num. 1417 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)