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Legge organica sulla produzione zootecnica

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il Ministero dell'economia nazionale incoraggia l'attuazione, in ogni Provincia del Regno, di un programma organico e metodico di attivita' deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia, sulle proposte della Cattedra ambulante di agricoltura, alla quale e' inoltre affidata l'esecuzione del programma stesso.

2. Le iniziative per le quali e' ammesso il contributo dello Stato sono le seguenti:

  1. a) impianto e funzionamento di pubbliche stazioni di monta dotate di ottimi riproduttori che si riconoscano idonei al miglioramento della produzione locale sulla base di un razionale indirizzo preventivamente tracciato;

  2. b) selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori;

  3. c) istituzione di libri genealogici;

  4. d) introduzione e diffusione della coltivazione delle piante foraggere e conservazione dei foraggi mediante l'insilamento;

  5. e) diffusione della pratica applicazione dei principi fisiologici ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame;

  6. f) rassegne e concorsi zootecnici ove siano in rapporto di stretta dipendenza con l'attuazione delle altre iniziative comprese nel programma di attivita' e risultino quindi indispensabili per il buon esito di quest'ultimo;

  7. g) prove e concorsi di reddito diretti alla selezione funzionale del bestiame;

  8. h) alpeggio di giovani riproduttori provenienti da nuclei gia' selezionati.

Art. 2

1. L'azione integratrice del Ministero dell'economia nazionale, nei limiti dei fondi disponibili, si svolge in relazione alle condizioni ed ai bisogni della zootecnia delle singole Provincie, avuto anche riguardo all'entita' del contributo delle istituzioni locali.

Art. 3

1. Il programma di cui al 1° comma dell'art. 1 sara' formulato, con carattere di continuita', dalla Cattedra ambulante di agricoltura e deliberato in apposita adunanza della Sezione agricola e forestale del Consiglio dell'economia, che lo trasmettera' al Ministero per la definitiva approvazione, corredandolo con la indicazione dell'ammontare dei contributi propri, e di altri enti locali interessati.

2. Ogni altra iniziativa, che non sia compresa nel programma di cui sopra, non potra' beneficiare di alcun contributo da parte del Ministero dell'economia.

3. Il Ministero dell'economia nazionale attua direttamente ogni iniziativa di carattere generale che sia ritenuta utile per completare e rendere maggiormente efficaci le iniziative di cui al 2° comma dell'art. 1.

Art. 4

1. E' vietato a chiunque di tenere, a qualsiasi titolo, maschi bovini interi di eta' superiore a quella prescritta dai regolamenti di cui al seguente articolo e che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

2. Il servizio di approvazione dei tori e la relativa vigilanza sono affidati ai Consigli provinciali dell'economia.4

Art. 5

1. I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai Consigli provinciali dell'economia e soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative alla eta' dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta, nonche' ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.

2. Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sara' sempre prescritta la castrazione.

3. L'approvazione potra' valere anche per una limitata zona della Provincia.

4. I regolamenti potranno prevedere l'applicazione di un diritto fisso per ogni bovino visitato, il cui provento sara' devoluto esclusivamente al funzionamento del servizio di approvazione ed alla vigilanza relativa.24

Art. 6

1. Una Commissione provinciale, composta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, con funzioni di presidente, del veterinario provinciale, e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, concreta l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita dei tori e provvede alla nomina della Commissione locale di approvazione.

2. La Commissione provinciale puo', ove particolari condizioni lo richiedano, procedere direttamente all'approvazione dei tori, in tutta la Provincia, o in determinate zone di essa.

3. Alle adunanze della Commissione provinciale, nelle quali viene stabilito l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita, partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto zootecnico.

4. La Commissione locale di approvazione e' costituita: del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura o del reggente la Sezione zootecnica della Cattedra stessa o di altro reggente all'uopo delegato, del veterinario condotto del Comune o del Consorzio dei comuni, nel cui territorio debbono essere effettuate le visite, e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

5. Ove esistano nella Provincia zone di allevamento di differenti caratteristiche, la Federazione suddetta, su richiesta del presidente della Commissione provinciale, provvede ad indicare, per ciascuna di tali zone, l'allevatore, il quale entra a far parte della Commissione locale limitatamente alla zona per la quale e' stato designato.

6. Il giudizio, tanto della Commissione provinciale quanto di quella locale, sulla idoneita' o meno dei tori visitati, e' inappellabile.4

Art. 7

1. Nelle Provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli provinciali dell'economia, su parere o proposta della Cattedra ambulante di agricoltura, potranno prescrivere la costituzione dei Consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli dell'economia.

2. Le spese di funzionamento dei Consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione alle bovine da ciascuno di essi possedute.

3. Con speciale regolamento, proposto dal Consiglio dell'economia e approvato dal Ministro per l'economia nazionale d'intesa con quello per la giustizia, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio e in generale per quanto concerne l'azione che il Consorzio stesso puo' esplicare in relazione ai suoi fini.4

Art. 8

1. Le contravvenzioni alle disposizioni previste nell'art. 4 sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quattromila; in caso di recidiva, con l'ammenda da lire duemila a lire diecimila.

2. Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei regolamenti previsti dagli articoli 5 e 7, potra' essere comminata, nei regolamenti stessi, la pena dell'ammenda in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.

3. Il contravventore e' ammesso a far domanda di oblazione.

4. Sulla domanda provvede il prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia, il quale determina, discrezionalmente, la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti dell'ammenda.

5. La domanda per oblazione non e' ammessa in caso di recidiva. Il provento dell'ammenda o dell'oblazione sara' devoluto per un terzo allo scopritore della infrazione.

6. Nel regolamento saranno stabilite le norme per assicurare al servizio di visita dei tori il provento residuale delle contravvenzioni e delle oblazioni di cui al precedente comma.4

Art. 9

1. L'azione direttiva ed integratrice che il Ministero dell'economia nazionale e' chiamato a svolgere per favorire l'incremento ed il miglioramento della ippicoltura, nell'intento di renderla meglio rispondente alle necessita' agricole, commerciali e militari del Paese, e' diretta ad imprimere uniformita' di caratteri e di tipo alla produzione delle diverse zone ippiche, sulla base di indirizzi razionali e costanti preventivamente tracciati.

2. Per conseguire tale scopo, il Ministero provvede, direttamente, od a mezzo delle istituzioni locali, mediante adeguati finanziamenti, alla attuazione delle seguenti iniziative:

  1. 1° selezione e premiazioni:

    1. a) di cavalle fattrici riconosciute particolarmente idonee alla produzione di cavalli e di muli per l'esercito;

    2. b) di asine fattrici appartenenti alle razze di maggior pregio;

    3. c) di puledri interi e di puledre nate da cavalle o da asine selezionate, che diano affidamento di diventare buoni riproduttori;

  2. 2° impianto di pubbliche stazioni di monta cavalline ed asinine, dotate di stalloni miglioratori;

  3. 3° premiazione dei migliori asini e cavalli stalloni, funzionanti in pubbliche stazioni di monta;

  4. 4° impianto e funzionamento dei libri genealogici per la iscrizione dei riproduttori cavallini e asinini selezionati;

  5. 5° cessione a prezzo di favore di stalloni, tratti dai depositi di allevamento quadrupedi;

  6. 6° rassegne dirette alla selezione dei soggetti da allevamento, e dei riproduttori adulti, in stretta correlazione con l'attuazione delle iniziative di cui sopra;

  7. 7° corse e concorsi ippici, e gare funzionali.

Art. 10

1. Le iniziative di cui al precedente articolo, quando siano direttamente attuate dal Ministero dell'economia nazionale, dovranno essere contenute in un programma organico che abbia carattere di continuita' e di metodo, e sia formulato di concerto col Ministero della guerra.

2. Le iniziative, attuate a mezzo delle istituzioni locali, e con contributo statale, dovranno riportare la preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale, e rivestire analogo carattere di continuita' e di metodo.

Art. 11

1. Ai Consorzi di allevatori possono essere ceduti a prezzo di favore, per la monta di fattrici dei soci e di terzi, stalloni provenienti dai depositi di allevamento quadrupedi, ed accordate sovvenzioni per l'acquisto di asini e cavalli stalloni che siano riconosciuti idonei al miglioramento della produzione locale, secondo l'indirizzo ippico seguito nella zona.

2. La concessione dei benefici di cui al precedente comma sara' subordinata al riconoscimento della regolarita' di costituzione dei Consorzi e della efficienza e continuita' del loro funzionamento.

Art. 12

1. Benefici analoghi a quelli previsti nel primo comma del precedente articolo potranno essere concessi ai Consorzi di allevatori, che si propongano di impiantare o di gestire stazioni di monta pubblica, allo scopo di sostituire gradatamente e metodicamente le stazioni dipendenti dai depositi cavalli stalloni in base ad una convenzione tecnico-finanziaria, da stipularsi col Ministero dell'economia nazionale.

Art. 13

1. L'intervento del Ministero dell'economia nazionale alle manifestazioni ippiche (corse, concorsi ippici, e gare funzionali), quando a siffatte manifestazioni non provveda direttamente esso stesso, si esplica esclusivamente attraverso il Jockey Club italiano, la Societa' degli steeple chases d'Italia, la Societa' per il cavallo italiano da sella e la Unione ippica italiana per le corse al trotto, nella rispettiva competenza, e secondo programmi aventi carattere di continuita' e di metodo, preventivamente approvati.

2. Le istituzioni anzidette sono soggette al controllo tecnico del Ministero dell'economia nazionale, il quale ha diritto ad un proprio rappresentante nei rispettivi organi direttivi.

Art. 14

1. I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprieta' altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima approvati per la monta pubblica.

2. Sono esclusi dall'obbligo dell'approvazione a norma del precedente comma, i riproduttori appartenenti ai depositi stalloni, di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

3. E' vietato ai possessori di giumente od asine di far coprire le medesime da stallone non approvato, salvo che si tratti di stallone dello stesso proprietario delle fattrici, o di stallone dei depositi predetti.

Art. 15

1. Per ogni circoscrizione dei depositi stalloni di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, e' istituita una Commissione per l'esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni per i quali e' stata richiesta la preventiva approvazione.

2. La Commissione ha sede presso la Direzione del deposito stalloni, ed e' costituita: da un allevatore, estraneo al deposito stesso, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, entro una terna di nomi proposti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, per il tramite del Ministero delle corporazioni, e con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della guerra, dal direttore del deposito cavalli stalloni; ed inoltre, per ogni Provincia della circoscrizione, dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e dal veterinario provinciale.2

3. In caso di impedimento, i membri della Commissione saranno sostituiti da supplenti preventivamente designati dalle competenti Amministrazioni centrali.2

4. Il Ministero dell'economia nazionale puo' disporre che un suo speciale delegato partecipi ai lavori della Commissione con voto deliberativo.

Art. 17

1. Il Ministro per l'economia nazionale e' autorizzato ad emanare disposizioni intese a disciplinare, ed anche a vietare, la monta girovaga.