diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3687 del 27/05/1983 (Rv. 428584 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - SOLUZIONE DI CONTINUITÀ EFFETTIVA TRA I MOMENTI DELLA DISCUSSIONE E DELLA DECISIONE E QUELLO DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UNA UDIENZA DISTINTA DA QUELLA DI DISCUSSIONE, MA COSTITUENTE MERA FASE CONCLUSIVA DI QUELLA PRECEDENTE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428584-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - SOLUZIONE DI CONTINUITÀ EFFETTIVA TRA I MOMENTI DELLA DISCUSSIONE E DELLA DECISIONE E QUELLO DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UNA UDIENZA DISTINTA DA QUELLA DI DISCUSSIONE, MA COSTITUENTE MERA FASE CONCLUSIVA DI QUELLA PRECEDENTE - VALIDITÀ.*

La Mancanza di coincidenza temporale fra l'assegnazione della causa a sentenza e la lettura del dispositivo comporta la violazione del principio di concentrazione, che, nel nuovo rito del lavoro, garantisce l'immodificabilità della pronuncia, ancorandola al momento in cui la controversia viene discussa e deliberata, solo nel caso - la cui ricorrenza va provata dalla parte interessata - in cui sia ravvisabile una effettiva soluzione di continuità tra i momenti della discussione, decisione e lettura del dispositivo, e non anche nel caso in cui tale soluzione di continuità sia soltanto apparente (il che è da presumersi in Mancanza di prova contraria), in quanto l'udienza in cui è data lettura del dispositivo, pur essendo distinta da quella di discussione, rappresenta una mera fase conclusiva di quest'ultima ed è alla stessa inscindibilmente collegata. (nella specie, la sussistenza di tale inscindibile collegamento è stata, in particolare, desunta dal fatto che la lettura del dispositivo fu eseguita nella prima udienza successiva - di soli cinque giorni - a quella di discussione). (Conf 5269/82, mass n 423077; (Conf 4323/81, mass n 415007).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)