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Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 23/02/1999 (Rv. 523517 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Realizzazione di opere edilizie (nella specie, garage con parete appoggiata sul muro di cinta appartenente al proprietario confinante), in violazione di norme di tutela ambientale, recepite dagli strumenti urbanistici, anche se non in contrasto con le prescrizioni comunali in materia di distanze - Automatico pregiudizio a carico del fondo confinante - Esclusione - Azione di risarcimento danni - Collegamento tra la violazione contestata ed il pregiudizio effettivamente subito - Necessità - Danno risarcibile - Prova del danno - Onere a carico del proprietario che fa valere il danno.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523517-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE

La realizzazione di opere (nella specie, garage con parete appoggiata al muro di cinta appartenente al proprietario del fondo confinante) in violazione di norme di tutela ambientale, recepite negli strumenti urbanistici, anche se non contrastanti con le prescrizioni comunali in materia di distanze, non comporta un immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento del nesso tra la violazione contestata ed il pregiudizio effettivamente subito. La prova di tale pregiudizio - limitato a quei danni che il terreno adiacente all'immobile ove si è commesso l'illecito, subisce in termini di amenità, comodità, tranquillità e per la riduzione di aria, luce e vista - deve essere fornita dall'interessato in modo preciso non solo con riferimento alla sussistenza del danno, ma anche alla entità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 23/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)