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Sez. L, Sentenza n. 2881 del 08/06/1978 (Rv. 392309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE DELL'ATTO NEGOZIALE DI RINUNZIA E DEL SUO CONTENUTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE DELL'ATTO NEGOZIALE DI RINUNZIA E DEL SUO CONTENUTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La ricognizione dell'atto negoziale di rinunzia e del suo contenuto e compito del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimita, ove sia congruamente motivato e immune da vizio logico o giuridico. (Conf 1715/75, mass n 375342; (Conf 1560/74; (Conf 1138/74, mass n 369131).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)