Sez. 3, Sentenza n. 2186 del 19/12/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168151 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ALLONTANAMENTO - MANCATA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ PROCEDENTE - DEPOSITO ATTI IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ALLONTANAMENTO - MANCATA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ PROCEDENTE - DEPOSITO ATTI IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ.*
Le notificazioni all'imputato allontanato dal domicilio dichiarato (o eletto) senza dare comunicazione all'autorità procedente del nuovo domicilio devono essere effettuate mediante deposito degli Atti in cancelleria. (Conf mass n 151836).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)