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Sez. 3, Sentenza n. 123 del 18/01/1969 (Rv. 338002 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZE DEL CONCILIATORE - ESCLUSIONE - APPELLO - ESPERIBILITA - SENTENZE INAPPELLABILI PER RAGIONI DI VALORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338002-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZE DEL CONCILIATORE - ESCLUSIONE - APPELLO - ESPERIBILITA - SENTENZE INAPPELLABILI PER RAGIONI DI VALORE - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 46 cod proc civ, le sentenze pronunciate dal conciliatore, anche dopo l'entrata in vigore dell'art 111 della Costituzione, non possono essere impugnate con regolamento di Competenza, sia che il conciliatore abbia deciso sulla sola questione di Competenza, sia che abbia deciso sulla Competenza insieme con il merito e tanto se la sentenza abbia affermato la Competenza dello stesso conciliatore, quanto se l'abbia negata. Per fare valere la incompetenza del conciliatore, avverso le suddette sentenze e sempre esperibile il rimedio dell'appello, anche quando, per il valore della causa, le sentenze stesse sarebbero altrimenti non appellabili (art 339, comma terzo, cod proc civ). (V 1163-60 19-55 2164-54 2476-53 91-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)