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Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

1. E' istituita, senza aumento di posti, una terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione sesta.

2. Gli affari attualmente devoluti alla Sezione dell'Africa italiana, istituita con regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 478, sono assegnati alle altre Sezioni consultive, con le modalita' previste dai primo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

3. I componenti della sesta Sezione giurisdizionale concorrono a costituire l'Adunanza plenaria secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 45 del testo unico predetto.

Art. 2

1. Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2. Tuttavia, ove il Collegio lo ravvisi necessario, possono essere uditi in Camera di consiglio, gli avvocati delle parti.

Art. 4

1. Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al Consiglio di Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio di Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 5

1. Il Governo e' autorizzato a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, al riordinamento degli uffici di segreteria e degli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addi' 5 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 76. - FRASCA