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Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 08/08/2007 (Rv. 598663 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno non patrimoniale causato da diffamazione a mezzo stampa - Valutazione equitativa del danno - Legittimità - Fondamento - Conseguenze - Indicazione dell'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare - Necessità - Esclusione - Rapporto con la sanzione pecuniaria prevista dalla legge n. 47 del 1948, art. 12 - Individuazione - Irrogabilità di questa sanzione nei confronti del direttore responsabile di testata giornalistica - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598663-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, premesso che il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge n. 47 del 1948, aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno stesso, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)