Sez. U, Sentenza n. 6374 del 17/04/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154380 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA PER EFFETTO DELLA LEGGE 689 DEL 1981 - INFORMATIVA DEL GIUDICE SULLA FACOLTÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - CASI IN CUI NON È DOVUTA.*
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA PER EFFETTO DELLA LEGGE 689 DEL 1981 - INFORMATIVA DEL GIUDICE SULLA FACOLTÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - CASI IN CUI NON È DOVUTA.*
La informativa di cui al secondo comma dell'art. 99 della legge 24/11/1981, n. 689, non è dovuta quando il diritto di querela sia stato formalmente esercitato, ovvero l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di punizione o abbia rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi o ancora nel caso di Estinzione del diritto di querela oltre che nella ipotesi di mancata identificazione o irreperibilità dello offeso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Proc. Pen. art. 10, Cod. Proc. Pen. art. 92 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)