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Sez. 5, Sentenza n. 457 del 03/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108560 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO -OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108560-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO -OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

L'Obbligo della motivazione, in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, non sussiste quando le ragioni della decisione sono desumibili dagli elementi probatori gia acquisiti al dibattimento o quando le circostanze da provarsi sono irrilevanti. (V.106511, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)