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Sez. 3, Sentenza n. 855 del 03/11/1986 Ud. (dep. 27/01/1987) Rv. 174937 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - BOLLETTA DOGANALE - FALSA FORMAZIONE - FALSO IN ATTO PUBBLICO.*
Stato
decisa il 1986-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174937-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - BOLLETTA DOGANALE - FALSA FORMAZIONE - FALSO IN ATTO PUBBLICO.*

La bolletta doganale è atto pubblico di fede privileggiata perché caratterizzata da attestazione di verità circa fatti o percepiti dal pubblico ufficiale; trattasi di fattispecie documentale a formazione progressiva che trae origine da una dichiarazione di parte presentata dallo spedizioniere doganale, cui segue la verificazione delle merci, l'apposizione del risultato della visita da parte del funzionario doganale, il versamento di quanto prescritto e la registrazione. Pertanto la falsa formazione di tali documenti da parte di pubblico ufficiale integra il delitto di falso in atto pubblico di cui all'art. 476 cod. pen., e non le meno gravi ipotesi di cui agli artt. 483, 489 cod. pen.. (Conf mass n 168200; (Conf mass n 170268).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 489, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)