diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 19/03/1980 (Rv. 405431 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINE - FISSAZIONE CONVENZIONALE DI UN TERMINE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ART 1901 COD CIV - NULLITA - SOSTITUZIONE DI DIRITTO CON TALE TERMINE.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405431-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINE - FISSAZIONE CONVENZIONALE DI UN TERMINE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ART 1901 COD CIV - NULLITA - SOSTITUZIONE DI DIRITTO CON TALE TERMINE.*

La clausola del contratto di Assicurazione della responsabilita civile, con cui venga fissato un termine per il pagamento del premio minore di quello ex art 1901 cod civ, che e inderogabile a norma dell'art 1932 cod civ, rimane sostituita di diritto dalla disposizione dell'art 1901, restando irrilevante la sua specifica approvazione per iscritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)