Sez. 1, Sentenza n. 12113 del 11/11/1992 (Rv. 479446 - 01)
Prescrizione civile - Rinunzia - In genere | Privato - Fondo - "Occupazione appropriativa" - Indennità espropriativa - Offerta, liquidazione o deposito - Rilevanza - Rinuncia all'eccezione di prescrizione del debito risarcitorio - Configurabilità - Esclusione.
Prescrizione civile - Rinunzia - In genere
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del debito risarcitorio per "occupazione appropriativa" del fondo del privato, il comportamento della pubblica amministrazione, consistente nell'offerta, liquidazione o deposito dell'indennità espropriativa, non può di per sè integrare rinuncia "per facta concludentia" ad opporre l'eccezione medesima (art. 2937 ultimo comma cod. civ.), atteso che quel comportamento, riferendosi ad un'obbligazione distinta, alternativa e soggetta a disciplina differenziata rispetto al suddetto debito, non si pone in relazione d'incompatibilità assoluta con la volontà di conservare l'indicata eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)