diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 24258 del 18/11/2011 (Rv. 620464 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Consumo di energia elettrica - Imposta addizionale provinciale - Officine distinte - Nozione - Identità del soggetto giuridico titolare o unicità dell'attività svolta - Irrilevanza - Titolare di ciascuna delle officine - Soggetto passivo di imposta - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620464-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di imposta addizionale provinciale per il consumo dell'energia elettrica, soggetto passivo dell'imposta è, anche nel caso di fabbriche facenti capo al medesimo soggetto giuridico e aventi ad oggetto lo svolgimento di identica attività, il titolare di ciascuna officina, atteso il rinvio disposto dall'art. 6, comma sesto, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (conv. nella legge 27 gennaio 1989, n. 20), istitutivo della precisata addizionale, alle modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta erariale di consumo per l'energia elettrica, di cui all'art. 54, comma secondo, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Ne consegue, per ciascuna officina, la separata e ripetuta applicazione dell'addizionale, dovuta sui primi 200.000 kWh di energia consumata per mese, senza che si possa paventare l'illegittima discriminazione tra soggetti passivi, secondo che posseggano una o più officine, giacché l'imposta di consumo è correlata non con un indice di capacità impositiva ma con la quantità delle merci immesse in commercio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 54, Legge 27/01/1989 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)