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Sez. L, Sentenza n. 9784 del 19/09/1991 (Rv. 473932 - 01)

Responsabilità civile - Solidarietà - Regresso | Prescrizione della relativa azione di uno dei coobbligati in solido - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473932-01

Responsabilità civile - Solidarietà - Regresso

Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935, cod. civ. il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)