Sez. L, Sentenza n. 9784 del 19/09/1991 (Rv. 473932 - 01)
Responsabilità civile - Solidarietà - Regresso | Prescrizione della relativa azione di uno dei coobbligati in solido - Decorrenza.
Responsabilità civile - Solidarietà - Regresso
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935, cod. civ. il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)