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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7795 del 29/03/2018 (Rv. 648307 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di cassazione - Pretesa erroneità circa la persistente controvertibilità di una questione o la lettura di atti dei gradi di merito - Vizio revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648307-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Non integra l'errore di fatto rilevante per la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. la pretesa erroneità della persistente controvertibilità di una questione o della lettura di uno o più degli atti dei gradi di merito che siano state oggetto della sentenza di secondo grado e poi dei motivi di ricorso per cassazione, sia perché in tal caso la questione è già stata oggetto di discussione tra le parti, sia perché un eventuale errore di diritto o di fatto commesso in tesi dalla Corte di cassazione e diverso dalla mera svista su atti processuali del solo giudizio di legittimità non sarebbe suscettibile di emenda in base al vigente sistema processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)