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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28492 del 07/11/2018 (Rv. 651737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Sanzione espulsiva irrogata a fronte di condotta diversa da quella tipizzata dal c.c.n.l. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore resosi responsabile di aggressione fisica ai danni di un collega, pur non essendo tale condotta riconducibile al delitto di rissa, per il quale il c.c.n.l. di settore contemplava espressamente la sanzione espulsiva, avuto riguardo al particolare disvalore del fatto, denotato dalle modalità attuative, dall'entità delle lesioni e dal clamore suscitato dalla vicenda nell'ambiente di lavoro).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/10/2009 art. 45, Contr. Coll. 23/10/2009 art. 48, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)