Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011 (Rv. 616765 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinvio della trattazione alla pubblica udienza ex art. 380 bis - Conseguenze - Preclusione del rilievo di cause d'inammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La circostanza che la trattazione del ricorso per cassazione sia stata rinviata alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., non costituisce una decisione implicita sull'inesistenza di cause d'inammissibilità e non impedisce, quindi, al collegio di rilevarle e dichiararle.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)