Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234357 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CORRISPONDENZA | Documentazione esistente presso la banca - Contenuto relativo al rapporto con l'istituto - Nozione di corrispondenza - Estraneità - Ragioni - Conseguenze - Membro del Parlamento titolare del rapporto bancario - Sequestro della documentazione - Autorizzazione della Camera di appartenenza - Necessità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CORRISPONDENZA
La documentazione bancaria, consistente in supporti cartacei che riproducono dati estratti dalla memoria informatica e relativi ai rapporti intercorsi con l'istituto bancario, non rientra nella nozione di corrispondenza se non risulta che sia stata oggetto di spedizione al soggetto interessato e se per il decorso del tempo le comunicazioni in essa contenute hanno perso il requisito dell'attualità, sicché il sequestro di detta documentazione non richiede, ove l'interessato sia un membro del Parlamento, la previa autorizzazione della Camera a cui questi appartiene.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 255
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)